1. La soluzione System Energy Ready 4.0 è un “investimento 4.0” e può accedere al credito d’imposta?
Sì, la soluzione System Energy Ready 4.0 (SER 4.0) rientra tra i beni agevolabili 4.0 e se installata ed interconnessa nel rispetto del “Protocollo SER 4.0”, fornito solo in seguito all’acquisto, permette all’azienda di accedere al credito d’imposta pari al 50% dell’investimento.
2. Come ottengo il credito di imposta? In che misura?
“Sì, la soluzione Syneto Energy Ready 4.0 (SER 4.0) rientra tra i beni agevolabili 4.0 e se installata ed interconnessa nel rispetto del “Protocollo SER 4.0”, fornito solo in seguito all’acquisto, permette all’azienda di accedere al credito d’imposta pari al 50% dell’investimento.
Per ottenere il credito di imposta, è necessario rispondere ai requisiti formali e predisporre un fascicolo relativo all’investimento contenente la “Relazione analisi tecnica ed economica” accompagnata da apposita “Autodichiarazione” ai sensi del DPR n.445/2000 a firma del legale rappresentante così come richiesto dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art.1 comma 1062).
Nel caso in cui il cliente finale voglia una perizia asseverata è necessario rivolgersi a Retiqa per la relativa quotazione.
L’AGEVOLAZIONE E PARI AD UN CREDITO D’IMPOSTA DEL 50% DELL’INVESTIMENTO COMPLESSIVO FRUIBILE IN 3 RATE ANNUALI DALL’ANNO DI INTERCONNESSIONE.
Anche il codice PKG-IND-RDY-X000 è da includere nell’agevolazione richiesta.”
3. Cosa succede se ho dei dubbi in fase di prevendita?
- Domande di natura amministrativa/burocratica in merito agli adempimenti per accedere al credito: ser-consulting@syneto.eu – a questa mail avranno accesso il gruppo sales e RETiQA che provvederà a rispondere ai quesiti tenendo in copia i rivenditore
- Domande di natura tecnica sull’implementazione della soluzione: ser-support@syneto.eu – a questa email avranno accesso il gruppo sales e Tilak che provvederà a rispondere ai quesiti tenendo in copia i rivenditori”
4. Cosa succede dopo che ho venduto una soluzione?
1.L’ufficio operation di Syneto caricherà i dati del rivenditore indicando la/le matricole della soluzione Syneto all’interno di un portale RETiQA
2.Il rivenditore verrà contattato e gli verrà dato accesso ad un portale all’interno del sito di RETiQA da qui potrà scaricare due check list amministrative e tecniche
3.Il rivenditore caricherà le check list sul portale e verrà contattato da RETiQA e Tilak per verificare la parte consulenziale e la parte tecnica”
5. L’ordine di vendita/acquisto del sistema SER 4.0 deve riportare specifiche diciture?
Sì, L’ordine di vendita/acquisto del sistema SER 4.0 deve riportare la seguente dicitura:
Syneto Energy Ready 4.0 (SER 4.0)
“Bene funzionale alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il modello «Impresa 4.0» come “soluzione intelligente che esercita contestualmente la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici”.
Bene agevolabile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 commi da 1054 a 1058 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 per i beni materiali Impresa 4.0 (beni indicati in allegato A annesso alla legge 232/2016) per il quale è riconosciuto un credito di imposta.
Cosi in ogni documento relativo all’investimento (DDT, fatture, etc,…).”
6. Accedo all’agevolazione se faccio un noleggio?
No, è possibile solo in caso di leasing laddove è previsto il riscatto del bene o finanziamento.
7. Fino a che importo è possibile richiedere l’agevolazione del credito di imposta in autodichiarazione?
€. 300.000 + IVA.
8. Come fatturo al cliente finale e cosa indico in fattura?
Syneto Energy Ready 4.0 (SER 4.0)
“Bene funzionale alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il modello «Impresa 4.0» come “soluzione intelligente che esercita contestualmente la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici”.
Bene agevolabile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 commi da 1054 a 1058 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 per i beni materiali Impresa 4.0 (beni indicati in allegato A annesso alla legge 232/2016) per il quale è riconosciuto un credito di imposta.
E’ possibile poi integrare alla parte di cui sopra, che è obbligatoria, eventuali codici/riferimenti di prodotto.
9. A che tipo di aziende possiamo offrire la soluzione?
La normativa prevede che possano accedere all’incentivo “tutte le imprese …. indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito…” Diversamente nel caso di solo 3 professionisti con partita iva (“esercenti arti e professioni”) che collaborano ma senza un “soggetto titolare di reddito d’impresa” allora non è possibile beneficiare del credito del 50%.
10. E' possibile integrare le fatture già emesse affinché siano ammissibili al credito d'imposta?
- Attraverso l’Interpello 438/2020 e 439/2020, l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti a proposito degli obblighi formali per la maturazione del bonus.
Nel caso di mancanza della dicitura richiesta dalla Legge, è possibile procedere come segue:
– Per le fatture emesse in formato cartaceo:
- il riferimento alla norma può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.
– Per le fatture elettroniche (duplice opzione):
- si potrà stampare il documento di spesa apponendo la scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA);
- realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.
Come già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr . la risposta al quesito 3.1), in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4 del medesimo documento di prassi, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.
La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata , da parte dell’impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
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11. L’agevolazione del credito d’imposta 4.0 per beni materiali è cumulabile con l’agevolazione della Legge Sabatini?
Il sistema SER 4.0 è da considerare bene richiamato dall’allegato A della legge di bilancio 2021 e allegato 6/a sabatini.
Di seguito riportiamo le specifiche della motivazione:Premesso che il sistema SER 4.0, grazie alle sue caratteristiche intrinseche, rientra nei sistemi previsti dalla Legge 30/12/20, n. 178 (art. 1 commi 1051-1063) “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Impresa 4.0» richiamati in dettaglio nell’allegato A – 2° gruppo – voce 8 ovvero “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni” annesso alla Legge 11/12/16, n. 232.
Il sistema SER 4.0 ipertecnologico si basa sull’integrazione di diversi “componenti” interfacciati tra loro e interconnessi con il sistema azienda:
- Piattaforma iperconvergente Syneto,
- UPS con relativa applicazione PowerShield,
- Scheda di rete per UPS,
- Virtual Machine SIMGO e relativa applicazione SER 4.0-Dashboard.
Il sistema SER 4.0 possiede le CARATTERISTICHE TECNICHE e risponde alle finalità di legge perché consente:
- la GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
- l’UTILIZZO EFFICIENTE DEI CONSUMI ENERGETICI
- il MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI
Il sistema SER 4.0 può esser definito “INTERCONNESSO” in quanto:
- SCAMBIA INFORMAZIONI con il “sistema impresa” sia con i sistemi interni (che possono ricevere segnalazioni e inviare comandi) sia con i sistemi esterni (i fornitori possono ricevere le segnalazioni del sistema e accedere alla SER4.0-Dashboard da remoto, eventualmente modificando i parametri di azione della virtual machine SIMGO), mediante collegamento di tipo TCP/IP
- È IDENTIFICATO UNIVOCAMENTE, tramite indirizzo IP, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti
La Legge Sabatini prevede che, i beni oggetto dell’agevolazione siano da individuare tra quelli elencati nell’allegato 6/a e 6/b alla circolare 15 febbraio 2017, n.14036 e ss. mm. ii.
Si precisa che l’allegato 6/a equivale all’Allegato A e l’allegato 6/b equivale all’Allegato B annessi alla L. 232/2016, richiama dalla Legge di Bilancio 2020 (Transizione 4.0).
Visto che l’allegato 6/a in riferimento alla Sabatini, riporta, a pag. 2, l’elenco dei beni “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” e al punto 8 indica la voce dei beni ammissibili: “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”, è evidente l’esatta corrispondenza di codifica del sistema “SER 4.0” impostato a valere sulla legge di bilancio 2021.
Pertanto, visto che la FAQ 9.7 pubblicata sul sito del MISE – Sabatini, evidenzia che lo stesso oggetto di investimento può essere cumulabile con il credito d’imposta per beni 4.0, si può dichiarare che è possibile accedere anche all’incentivo della Sabatini per l’investimento SER 4.0.
“9.7 Le agevolazioni di cui al decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 sono cumulabili con il “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali”?
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), all’articolo 1, commi da 185 a 197, ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali.
Tale credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, ad eccezione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Il credito di imposta in questione, in considerazione del fatto che è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) non costituisce un aiuto di Stato. Per tale ragione, non trovano applicazioni le specifiche disposizioni, in materia di cumulo, previste dalla normativa di riferimento della misura Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto, in materia di cumulo, dalla normativa specifica del predetto credito di imposta e, in particolare, dal comma 192, laddove è stabilito che “Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.
Precisiamo che comunque rimane necessario verificare che l’azienda cliente abbia tutti i requisiti obbligatori per accedere alla Sabatini.
12. Il credito di imposta maturato sul progetto SER 4.0 è CUMULABILE con altri investimenti in “beni strumentali 4.0”?
Sì. Il credito di imposta maturato sul progetto SER 4.0 è CUMULABILE con altri investimenti in “beni strumentali 4.0” effettuati con competenza 2021 e quindi ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30/12/20).
13. L’azienda cliente finale può confermare ordine del bene nel 2020, ma pagare tutto nel 2021?
Come previsto dal comma 1056 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), l’azienda cliente deve confermare ordine al venditore e pagare un acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2021. Il saldo e l’interconnessione entro il 30 giugno 2022.
Se l’interconnessione avviene nel 2022, la fruizione del credito maturato partirà dal 2022.
14. Le imprese pubbliche possono accedere al credito d’imposta?
No. Un’impresa pubblica equivale ad una pubblica amministrazione, pertanto non può accedere al credito d’imposta.
Un’impresa privata, anche se presenta nel proprio azionariato altre imprese private e/o pubbliche, può accedere al credito d’imposta in quanto non cambia la sua natura di soggetto giuridico privato.